Art. 5.
(Tutela contro le molestie sessuali
in ambito lavorativo).

      1. Costituisce molestia sessuale nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni atto o comportamento, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, posto in essere da datori di lavoro, superiori, collaboratori o colleghi, committenti nei rapporti di lavoro di cui al capo III, tutori, formatori e selezionatori, che sia indesiderato dalla persona che lo subisce e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepito come arrecante offesa alle sue dignità e libertà, ovvero sia suscettibile di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo nei suoi confronti.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto all'informazione, alla prevenzione e alla tutela contro le molestie sessuali subite in ambito lavorativo.